fbpx
Vai al contenuto
Home » Chi Siamo » Lo statuto

Lo statuto

STATUTO “Ferant Alpes Laetitiam Cordibus F.A.L.C.” Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

La Società Alpinistica F.A.L.C. “Ferant Alpes Laetitiam Cordibus”, costituita in Milano il 5 marzo 1920, è retta dal presente Accordo tra gli Aderenti.

  1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (di seguito “Codice del Terzo settore”), un’associazione avente la seguente denominazione:
    “Società Alpinistica F.A.L.C. Ferant Alpes Laetitiam Cordibus – APS”, in breve “F.A.L.C. APS” da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Milano, Piazzale Lorenzo Lotto, 15 20148 Milano (MI) e con durata illimitata.
  2. La variazione della sede all’interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.


ART. 2 (Finalità e attività)

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui alla lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. In particolare, al fine di perseguire le proprie finalità nel settore di attività di interesse generale di cui al precedente comma, l’Associazione intende:
    • proporre lo sviluppo di sentimenti ed azioni di  tutela  e  valorizzazione  della  natura  dell’ambiente montano mediante la pratica di attività alpinistiche quali ad esempio alpinismo, sci alpinismo ed escursionismo. L’esercizio di tale attività deve consentire ai partecipanti di conseguire un miglioramento spirituale e fisico derivante dalla sensibilità al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente naturalistico montano con la consapevolezza che l’opera di tutela della natura va intesa come solidarietà verso le future generazioni alle quali va trasmesso il patrimonio naturalistico esistente.
    •  educare i giovani e le loro coscienze tramite la frequentazione della montagna e la pratica di attività alpinistiche, anche a valori umani positivi di solidarietà, lealtà ed onestà, indispensabili per la loro formazione in individui sani ed equilibrati che potranno recare beneficio anche alle loro famiglie e al contesto sociale in cui vivono.
  3. L’associazione, nel perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Essa non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, non pone discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’associazione è estranea a qualunque tendenza o idea politica poiché i suoi scopi sono di aggragazione nei confronti di tutti, anche se non associati. L’associazione potrà possedere, gestire in proprio o dare in gestione strutture legate all’attività alpinistica e afferenti ai suoi scopi statutari quali i rifugi alpini.
  4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività strumentali e verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa ad esse applicabile.
  5. L’associazione può esercitare, altresì, attività di raccolta fondi secondo le previsioni di legge e/o attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
    I Soci Aderenti si distinguono in:
    • Onorari;
    • Ordinari;
    • Familiari (conviventi con Soci Ordinari);
    • Giovani (dai 14 ai 25 anni non compiuti);
    • Falchettini (figli di Soci Ordinari sino a 14 anni non compiuti).
  3. Possono essere nominati Soci Onorari tutti coloro che hanno acquisito alte benemerenze nelle attività istituzionali o nell’Associazione. La nomina a Socio Onorario spetta al Consiglio Direttivo.
  4. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:
    • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  5. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Lo stesso deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  7. In caso di comunicazione di rigetto della domanda, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea al quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile.
  8. Lo qualifica di associato ha carattere permanente e viene meno nei casi previsti dall’art. 5. Non sono ammesse adesioni a carattere temporaneo o che prevedano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.


ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

  1. I soci contribuiscono con la quota sociale.
  2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  3. Gli associati hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
    • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
    • partecipare alle assemblee prendendo visione dell’ordine del giorno delle assemblee;
    • prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi da apposita delibera del consiglio direttivo.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di:
    • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
    • attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
    • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o scioglimento se trattasi di ente.
  2. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte dallo stesso nei confronti dell’associazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione.
  3. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e/o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà, entro 30 giorni, presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni, mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, all’Assemblea che si pronuncia con voto segreto in via definitiva.
  4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


ART. 6 (Organi)

  1. Sono organi dell’associazione:
    • l’Assemblea degli associati
    • il Consiglio direttivo;
    • il Presidente;
    • l’Organo di controllo e/o revisione, se nominati o previsti per legge.
  2. Fatto salvo che per l’organo di controllo e/o di revisione, tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
  3. Il Consiglio direttivo e l’organo di controllo e/o revisione, se nominati, hanno la durata di 3 anni e possono essere rieletti.


ART. 7 (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.
  2. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota annuale.
  3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può, tuttavia, rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
  4. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione all’indirizzo risultante dal libro degli associati, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
  5. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  6. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/5 degli associati.


ART. 8 (Competenze dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ha le seguenti competenze:
    • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se nominato, del soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;
    • approva il bilancio di esercizio;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera, in seconda istanza, sulla esclusione degli associati;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
  3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulla trasformazione e sulla fusione o la scissione dell’associazione, Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
  5. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede legale e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci


ART. 9 (Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore. Esso opera comunque in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  3. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 12 nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, un Presidente.
  4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.


ART. 10 (Competenze del Consiglio direttivo)

  1. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
    • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    • eleggere, al proprio interno, il Presidente e nominare un segretario ed un tesoriere, se ritenuto necessario, affidando loro specifici compiti e/o funzioni;
    • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    • predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
    • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • deliberare, in prima istanza, sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
    • predisporre regolamenti interni da sottoporre alla deliberazione assembleare;
    • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    • nomina i soci onorari;
    • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
  2. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
  3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
  4. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.


ART. 11 (Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  5. Il vice-Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. In assenza


ART. 12 (Organo di controllo)

  1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
    L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  3. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 13 (Revisione legale dei conti)

  1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.


ART. 14 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


ART. 15 (Risorse economiche)

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 ed ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge.


ART. 16 (Bilancio di esercizio)

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre successivo.
  2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con apposito Decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.


ART. 17 (Libri sociali)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
    a – il libro degli associati;
    b – il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    c – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    d – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
    e – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.
  2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. Il libro di cui alla lett. e) o di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.


ART. 18 (Volontari e attività di volontariato)

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e, comunque, secondo limiti e modalità stabilite con apposita delibera o in un Regolamento.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.


ART. 19 (Lavoratori)

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.


ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio viene devoluto con delibera dell’Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all’art. 8, co. 4
  2. Ai sensi dell’art. 148 co. 8, sino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
  3. bis A partire dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


ART. 21 (Rinvio)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dalla normativa specifica di settore.